1. È istituita la «Festa nazionale dell'amicizia» quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dalla figura dell'amico all'interno delle famiglie e della società in generale.
2. Regioni, province e comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dell'amicizia.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre l'ultima domenica del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.
4. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, promuovano iniziative volte a discutere e ad approfondire le tematiche relative al sentimento dell'amicizia come valore fondamentale di una società solidale.
1. È istituito il «Premio nazionale dell'amico d'Italia», in favore di coloro che, nel corso dell'anno, si sono distinti per avere compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
2. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso,
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.